Risposta ad interrogazione di Consiglio Comunale riguardo: “Periodicità delle manutenzioni degli impianti di riscaldamento domestici” del Consigliere Maurizio Melucci (Verdi).
Consiglio Comunale del 13/3/2008.
Riporto di seguito il testo dell’interrogazione del Consigliere Maurizio Melucci (Verdi) ed il testo della risposta completa che non è stato possibile esporre in Consiglio Comunale:
INTERROGAZIONE:
Gentile sindaco,
la interrogo in merito alla periodicità della manutenzione degli impianti di riscaldamento domestici in quanto ritengo che tale attività di competenza delle amministrazioni comunali sia di fondamentale interesse sia per i problemi connessi alla sicurezza delle nostre abitazioni sia, in particolare, per il controllo delle emissioni in atmosfera da parte degli impianti stessi che forte impatto hanno sulla qualità dell’aria che respiriamo.
Le chiedo perciò di sapere quale sia l’orientamento dell’amministrazione comunale riguardo l’attuazione della nuova normativa del D.lgs. n. 192/2005 e dal successivo D.lgs. n. 311/2007, relativamente alla manutenzione degli impianti termici domestici non ancora recepita dal Comune di Rimini?
Maurizio Melucci
Consigliere Comunale dei Verdi
RISPOSTA redatta con la collaborazione dell’Ing.Davide Frisoni, responsabile dello Sportello Generale per l’Energia:
Le verifiche degli impianti termici per il contenimento dei consumi energetici hanno subito negli ultimi due anni diverse modificazioni legislative: prima il decreto legislativo n° 192/2005 ha fatto in modo che fosse attuata la direttiva comunitaria n° 91/2002 relativa al “rendimento energetico nell’edilizia”, poi il testo Unico per l’ambiente n. 152/2006 e recentemente il decreto legislativo n° 311/2006 che ha consentito di apportare alcuni correttivi ed integrazioni al precedente decreto n° 192/2005.
“La regione Emilia-Romagna, nel 2002, dopo quasi due anni di lavoro del tavolo tecnico regionale, con la delibera di G.R. n° 387, “Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici ai sensi del comma 5 art.3 del Dlgs n° 112/98”, ha precorso i tempi del Dlgs n° 192/05, in materia di impianti termici, e ha definito una sorta di “linee guida” per gli enti competenti sulla gestione delle verifiche, accertamenti e ispezioni relative al Dpr n° 412/93, modificato dal DPR n° 551/99”.
In conseguenza di questo fatto, il comune di Rimini, per il territorio di sua competenza, ha avviato la sua attività di controllo per l’efficienza energetica e la sicurezza degli impianti energetici dal 1999 ed effettua ispezioni in loco dal 2000. Il catasto degli impianti termici del nostro comune allo stato attuale conta oltre 60.000 impianti e di questi oltre 2.500 sono stati ispezionati in loco dai tecnici incaricati e gli stessi impianti sono stati adeguati alle norme, dove era necessario farlo (Il Comune di Rimini può vantare il primato italiano per la completezza del proprio catasto termico così come ha testimoniato nel 2009 IlSole24Ore attribuendoci il 1° posto in Italia per le Politiche Energetiche). Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Rimini non ha dato applicazione fino all’ottobre scorso alla normativa transitoria prevista dall’allegato L del Dlgs n° 192/05, in virtù del fatto che era già in corso l’attività prevista dal DPR n° 412/93, decreto attuativo della legge n° 10/91 sul risparmio energetico.
Nell’autunno scorso, la regione Emilia-Romagna ha ricostituito il tavolo tecnico regionale per gli impianti termici per elaborare un nuovo atto di indirizzo che recepisse il Dlgs n°192/05. Tale atto di indirizzo è stato deliberato nei mesi scorsi dalla Giunta Regionale, n° 1730 del 16/11/2007 ed approvato dall’assemblea legislativa il 4 marzo scorso sarà il riferimento per gli enti locali. Il comune di Rimini, si è dotato dalla stagione 2003/2004 di un proprio regolamento in materia e se non avessimo atteso tale atto regionale avremmo dovuto modificare il nostro regolamento ben più di una volta in un solo anno, creando notevole confusione fra i cittadini, pertanto d’intesa con le associazioni di categoria e dei consumatori, si è deciso di prorogare la situazione corrente fino al completamento dell’iter regionale preparandosi per tempo alle modifiche del regolamento e del protocollo d’intesa con i manutentori.
Attualmente, quindi, gli uffici dell’assessorato all’ambiente del comune di Rimini forniscono agli utenti le seguenti indicazioni per quanto concerne tutti gli impianti di potenza inferiore a 35 kW: per la manutenzione ordinaria, cioè la verifica dell’impianto ed eventuale pulizia della caldaia, non c’è più l’obbligo annuale come in precedenza, ma secondo quanto prescritto dal costruttore della caldaia, come indicato sul libretto d’uso e manutenzione. Invece la verifica dell’efficienza energetica (prova dei fumi) va fatta con cadenza biennale.
Comunque, tranne qualche rara eccezione, quasi tutti i costruttori indicano nel libretto d’uso e manutenzione di fare effettuare da un tecnico specializzato ogni anno il controllo dell’apparecchio prima dell’accensione invernale.
La vera novità riguarda gli impianti nuovi (installati da meno di otto anni) che avranno l’obbligo della verifica di combustione ogni 4 anni anziché i 2 attualmente previsti, ferma restando il controllo previsto della caldaia secondo quanto previsto dal costruttore.
Se la caldaia ha più di otto anni e nel caso sul libretto non siano indicate le periodicità di manutenzione ordinaria varrà quanto segue: manutenzione almeno annuale per le caldaie di tipo B cioè a focolare aperto, e per quelle di uso saltuario, cioè quelle stagionali, al fine di prevenire incidenti domestici di intossicazioni di monossido di carbonio come quelli successi durante questo inverno, ed una manutenzione almeno biennale in occasione della verifica di combustione per tutti gli apparecchi a camera stagna di tipo C.
Per tutti gli altri impianti le scadenze di manutenzione ordinaria e la verifica di combustione è rimasta inalterata: per gli impianti a combustibile solido e liquido è necessaria la manutenzione annuale e verifica biennale se di potenza inferiore a 35 kW; per gli impianti di potenza superiore a 35 kW, è necessaria la manutenzione e la verifica annuale; per gli impianti di potenza superiore a 350 kW è necessaria un’ulteriore verifica a metà stagione invernale.
In tutti i casi la trasmissione dei rapporti di controllo al comune da parte delle ditte è l’apposizione del bollino “calore pulito” rimane biennale. “Appena sarà modificato il regolamento comunale, verrà effettuata una capillare informazione a tutti i cittadini attraverso un libretto analogo a quello distribuito durante la campagna informativa regionale e comunale Calore Pulito del 2004/2005.
Un ultima annotazione relativa alla sicurezza: quando si ha in casa una caldaia di tipo B non bisogna usare contemporaneamente il caminetto domestico, anche se sono installati in stanze diverse e si devono mantenere sempre aperte e libere le aperture di ventilazione nel locale della caldaia. Per tali caldaie sarebbe bene fare controllare periodicamente anche le canne fumarie affinché siano sempre libere da ostruzioni.
Andrea Zanzini
Assessore alle Politiche Ambientali ed Energetiche del Comune di Rimini